Direzione Generale Agricoltura – Circolare n. 27 del 15 aprile 1999 – “Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia del platano in Lombardia”
PREMESSA
La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti piante appartenenti al genere Platanus.
Tale microrganismo può diffondersi, mediante le spore, da una pianta infetta ad altre sane, penetrando al’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite (tagli di potatura, lesioni accidentali, ecc.) o con il micelio tramite anastomosi radicale (fusione di radici di alberi vicini).
Una volta insediatosi, il patogeno colonizza rapidamente i tessuti circostanti necrotizzandoli e originando il cancro, rappresentato da una lesione depressa, con corteccia che assume colorazione anomala e che spesso si fessura. Il legno sottostante assume una colorazione marrone scuro. Le conseguenze dell’attacco di questo fungo sono rappresentate da disseccamenti totali o parziali della pianta, associati spesso a riscoppi vegetativi basali. La malattia provoca la morte delle piante colpite nel volgere di una o più stagioni vegetative.
Con la presente circolare vengono precisati i criteri da adottare nel caso di rinvenimento di focolai di “cancro colorato” e, in generale, nella gestione delle alberate di platano al fine di limitare la diffusione di Ceratocystis fimbriata.
CONTROLLI
La lotta contro il “cancro colorato del platano” è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. In Regione Lombardia gli accertamenti per verificare la presenza della malattia vengono effettuati dal personale incaricato dall’Ufficio Fitosanitario su iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta da parte di Enti pubblici, Enti privati o privati cittadini.
Ogni richiesta di sopralluogo deve pervenire in forma scritta, specificando nominativo, indirizzo e recapito telefonico del referente, al seguente indirizzo:
Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura
Servizio di Sviluppo delle Imprese agricole e dei Servizi di supporto
Ufficio Fitosanitario, Innovazione e Ricerca
Piazza IV Novembre, 5 – 20124 MILANO
Tel. 02-6765 8015 telefax 02-6765 8019
I sopralluoghi vengono svolti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Al fine di una migliore individuazione delle piante oggetto di sopralluogo è necessario fornire all’Ufficio Fitosanitario la planimetria della zona interessata.
In caso di necessità è fatto obbligo ai proprietari delle piante di fornire adeguati mezzi al fine di consentire l’osservazione di eventuali sintomi sospetti in porzioni della pianta non raggiungibili da terra.
ABBATTIMENTI
Nel caso di rinvenimento di focolai della malattia, l_Ufficio Fitosanitario provvede ad emanare l’ordinanza di abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 17.04.98, inviandola ai proprietari delle piante tramite RACCOMANDATA A/R.
Gli abbattimenti devono essere condotti secondo le norme tecniche redatte dall’Ufficio Fitosanitario, sulla base di quelle emanate dal Ministero per le Politiche Agricole. Tali norme sono elencate nell_allegato 1 alla presente circolare e sono integrate da alcune misure di tipo preventivo da applicare in caso di intervento di qualsiasi natura eseguito sulle piante.
Tutte le operazioni di abbattimento devono essere effettuate in assenza di pioggia e vento, nel periodo più freddo e asciutto dell’anno (1_ dicembre-28 febbraio) e, comunque, entro e non oltre l’inverno immediatamente successivo al sopralluogo.
E’ facolà dell’Ufficio Fitosanitario concedere deroghe relative al periodo in cui effettuare gli abbattimenti. La richiesta di deroga deve, in ogni caso, pervenire in forma scritta all’indirizzo di cui sopra e deve essere motivata. E’ compito dell’Ufficio Fitosanitario valutare la necessità di concedere la deroga comunicandone l’esito al richiedente tramite telefax e RACCOMANDATA A/R.
Le operazioni di abbattimento sono tutte a carico ed a spese dei proprietari delle piante, i quali devono comunicare all’Ufficio Fitosanitario a mezzo fax o tramite servizio postale, l’inizio dei lavori, il nominativo della ditta incaricata di effettuare le operazioni e le modalit_ di eliminazione del materiale di risulta. Tale comunicazione deve pervenire a detto Ufficio con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, utilizzando l’apposito modulo (allegato 2).
La sorveglianza sulla corretta applicazione del d.m. 17.04.98, ai sensi dell_art. 6, può venire attuata dall’Ufficio Fitosanitario anche presenziando alle operazioni di abbattimento.
Gli inadempienti sono denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del codice penale.
SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO
Tutte le operazioni di smaltimento del legname derivante dagli abbattimenti sono a carico dei proprietari delle piante. Essi devono comunicare all’Ufficio Fitosanitario mediante lo stesso modulo utilizzato per la comunicazione dell’inizio dei lavori di abbattimento (allegato 2):
a. il luogo di destinazione del materiale derivante dagli abbattimenti;
b. le modalità di smaltimento del legname;
c. il trattamento al quale verrà sottoposto il materiale minuto di risulta (ramaglia e segatura);
d. il peso complessivo del materiale da smaltire.
Il trasporto e l’eliminazione del materiale abbattuto deve avvenire entro e non oltre le 48 ore successive al taglio secondo modalità esplicate nelle note tecniche (allegato 1). I proprietari o i conduttori a vario titolo delle piante devono fornire al trasportatore l’autorizzazione allo spostamento locale del legname infetto, così come prescritto dall’art. 15 del d.m. 31.01.96: tale autorizzazione è individuata nell’ordinanza di abbattimento o dalla sua copia fotostatica.
INTERVENTI MANUTENTORI
In base all_art. 5 del d.m. 17.04.98, i proprietari dei platani che intendono effettuare sulle piante interventi manutentori di qualsiasi natura, coinvolgenti sia l’apparato aereo che quello radicale, devono richiedere all’Ufficio Fitosanitario l’autorizzazione all_effettuazione dei lavori mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta o tramite fax.
L’Ufficio Fitosanitario ha tempo 30 giorni per rilasciare o negare tale autorizzazione. Essa ha la validità di 12 mesi a partire dalla data di emissione .
Nel caso non vi fosse risposta da parte dell’Ufficio Fitosanitario, viene applicata la norma del silenzio assenso. In tal caso i lavori possono essere effettuati nell’arco dei 12 mesi seguenti il 30° giorno successivo alla data della richiesta di autorizzazione.
In ogni caso i proprietari delle piante sottoposte ad intervento manutentorio sono tenuti a comunicare all’Ufficio Fitosanitario, utilizzando l’apposita modulistica (allegato 3):
a. il tipo di intervento da effettuare (potatura, abbattimento o altro);
b. il giorno e l’ora dell’inizio dell’effettuazione dei lavori;
c. il nome della ditta che effettua i lavori;
d. il peso complessivo del materiale da smaltire;
e. le modalità di smaltimento del legname.
Le potatura ed ogni altro intervento manutentorio devono essere effettuati nel periodo 1° dicembre-28 febbraio, in assenza di pioggia e vento, attenendosi alle norme tecniche allegate alla presente circolare. In presenza di cancro colorato, tali operazioni sono subordinate al preventivo abbattimento delle piante infette. Salvo i casi espressamente autorizzati, deve trascorrere almeno 1 anno a partire dalla completa eliminazione dei focolai di infezione prima di svolgere qualsiasi intervento di manutenzione.
L’Ufficio Fitosanitario provvede a rilasciare l’autorizzazione allo spostamento locale del legname di risulta dal luogo di origine a quello di destinazione, in base all’art. 11 del d.m. 31.01.96.